La provvigione non è fissata da alcuna legge e oscilla normalmente tra il 2 e il 3% del valore della transazione in caso di vendita. La EB Immobiliare, in considerazione agli usi ed alle consuetudini di Rimini, ha fissato il proprio compenso al 3%. E’ dovuta da ambo le parti, venditore ed acquirente, a garanzia della neutralità del Mediatore.
Il diritto del Mediatore a ricevere il compenso scatta solo nel momento in cui “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, quindi:
- Durante il preliminare di compravendita oppure
- all’accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto ben notificata nei termini al Venditore.
Perché il diritto esista, è sufficiente che le parti che egli ha fatto incontrare mettendole a conoscenza del potenziale affare si servano consapevolmente della sua attività di Mediazione. Solitamente, il momento in cui viene richiesto il pagamento della mediazione è al Compromesso.
Responsabilità del Mediatore.
L’agente immobiliare è corresponsabile con i contraenti per la registrazione ed il pagamento dell’imposta di registro per gli atti redatti come scrittura privata non autenticata stipulati a seguito della sua attività quali il contratto d’affitto, il preliminare di compravendita e la proposta di acquisto accettata.
Per tutti gli atti redatti da notaio o pubblico ufficiale, la responsabilità grava invece solo su quest’ultimo.
Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti «le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso». La notorietà delle circostanze è quindi dirimente ai fini della possibile valutazione della responsabilità dell’agente immobiliare.
“Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione”. “Detta responsabilità non può estendersi, e va pertanto esclusa, in ipotesi di indagini di carattere tecnico come quelle consistenti nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità, che esulano le conoscenze della categoria professionale di appartenenza. E, ciò, salve le ipotesi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni o circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero anche laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere, ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico”.
Detraibilità fiscale della provvigione
È possibile detrarre fiscalmente il compenso corrisposto alla EB Immobiliae nella misura del 19%, ma solo nel caso in cui siano relativi all’acquisto dell’abitazione principale e comunque per un importo non superiore ai 1.000 euro per anno. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, sempre nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà. Tale facoltà è comunque subordinata all’obbligo di riportare in atto notarile l’entità dei compensi pagati nonché i dati fiscali del Mediatore.